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STATUTO
(Approvato dall’Assemblea dei Soci in
data 07.04.2022)
Costituzione e
scopi
Art. 1
E' costituita fra i dipendenti
della Regione Basilicata una Cassa Mutua che assume la denominazione di
"Cassa Mutua di assistenza, solidarietà e previdenza fra i dipendenti
della Regione Basilicata". Nel presente statuto essa verrà indicata più
semplicemente col nome di Cassa.
Art. 2
La Cassa ha scopi esclusivamente
previdenziali, assistenziali e mutualistici. In relazione a tali scopi essa
assume iniziative intese ad elevare il benessere materiale e morale dei soci,
esclusa però in ogni caso la raccolta del risparmio. In particolare la Cassa si
propone di:
a) corrispondere un sussidio ai soci o ai loro familiari in caso di
collocamento in pensione da parte dell'Amministrazione o in caso di decesso;
b) costituire un conto individuale di previdenza da corrispondere ai
soci che cessano, per qualsiasi motivo, di far parte della Cassa;
c) concedere ai soci prestiti a breve scadenza;
d) promuovere attività assistenziali onde andare incontro ad esigenze
varie di carattere materiale e morale, ad esclusivo beneficio dei soci.
Patrimonio
Art. 3
Il patrimonio è costituito:
a) dal capitale sociale;
b) dal fondo di previdenza individuale;
c) dal fondo di riserva ordinario;
d) dal fondo di riserva straordinario;
e) dal fondo di garanzia prestiti;
f) da legati, donazioni o lasciti.
Il patrimonio dovrà essere
investito in prestiti ai soci o in titoli di Stato o garantiti dello Stato o in
beni immobili redditizi o in attività ricreative ed assistenziali, in
conformità di ciò che sarà deliberato dall'Assemblea generale dei soci su
proposta del Consiglio di Amministrazione.
Art. 4
Il Capitale sociale è illimitato
ed è costituito da quote del valore nominale di euro 36,00 (trentasei/00). Le
quote sono nominative ed individuali e non possono essere cedute con effetto
verso la Cassa. L'aumento dell'importo della quota di capitale deve essere
deliberato dall'Assemblea ordinaria.
Art. 5
Il fondo di riserva ordinario è
destinato a reintegrare il capitale sociale in caso di perdite. Esso viene
costituito mediante prelevamento sugli utili annuali fino a raggiungere la
decima parte del capitale sociale.
Art. 6
Il fondo di riserva straordinario
è istituito a garanzia delle operazioni di credito ed è costituito mediante
prelevamento sugli utili annuali fino a raggiungere la decima parte
dell'ammontare delle somme investite in prestiti.
Soci
Art. 7
Possono essere ammessi a soci
della Cassa i dipendenti della Regione Basilicata e degli Enti Strumentali che
abbiano sottoscritto con la Cassa una Convenzione ad hoc. L'ammissione è
deliberata dal Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato.
Art. 8
L'iscrizione a socio della Cassa
comporta i seguenti obblighi:
1) pagamento di una tassa di ammissione di euro 36 (trentasei/00).
Il socio, poi, con l'avvenuta iscrizione alla Cassa, si obbliga a:
2) versare un contributo mensile di euro 36,00 (trentasei/00)
destinato ad incrementare un proprio conto individuale di previdenza;
3) corrispondere tutti i contributi straordinari eventualmente
deliberati dall'Assemblea;
4) adempiere, nei modi e termini fissati, quanto altro deliberato
dall'Assemblea o stabilito dal presente Statuto. L'importo della tassa di
ammissione di cui al punto 1) e quello del contributo mensile indicato al punto
2) del presente articolo possono essere modificati dall' Assemblea ordinaria.
Art. 9
Il pagamento alla Cassa delle
somme di cui al punto 2) del precedente articolo e di quanto dovuto dal socio
al rimborso di eventuali prestiti, deve essere fatto di regola, mediante
ritenute sullo stipendio. A tal fine il socio deve rilasciare apposita
dichiarazione con la quale autorizza l'Amministrazione ad effettuare le
ritenute sulle proprie competenze mensili. Qualora le ritenute di cui al comma
non possano, per qualsiasi motivo, aver luogo, il socio è obbligato a
provvedere personalmente entro il più breve termine al pagamento.
Art. 10
Il socio può, contestualmente
alla domanda di iscrizione o successivamente, chiedere di versare un contributo
mensile, destinato al proprio conto individuale di previdenza, superiore al
minimo fissato al punto 2) del precedente art. 8, fino ad un massimo di euro
100,00 (cento/00), selezionando una delle seguenti fasce: euro 50
(cinquanta/00), euro 75 (settantacinque/00), euro 100(cento/00). Se cambiata,
la fascia del contributo mensile deve essere mantenuta per almeno 6 mensilità.
Art. 11
Il socio in regola con i suoi
obblighi verso la Cassa ha diritto:
1) a partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie, disponendo
di un voto, e purché sia iscritto nel libro dei soci da almeno tre mesi;
2) concorrere alla ripartizione degli avanzi di gestione risultanti
dal bilancio annuale;
3) a fruire di tutti i benefici e concessioni previsti dal presente
Statuto.
Art. 12
La qualità di socio si perde per
cessazione del rapporto di impiego con la Regione Basilicata o Ente Strumentale
convenzionato, per morte, dimissioni ovvero recesso, esclusione, espulsione.
Art. 13
In tutti i casi elencati
nell'articolo precedente, al socio cessato spetta il rimborso delle quote
sociali versate, di cui all'art. 8 - punto 2) e degli interessi compositi, pari
allo 0,75%, attribuitigli per il periodo di iscrizione. Il rimborso verrà
liquidato in due o tre tranche, a seconda della disponibilità di cassa. In caso
di decesso, il rimborso di cui al precedente comma spetta al coniuge
superstite, ai figli o, in mancanza, ad altri eventuali aventi diritto, secondo
le vigenti norme sulla successione legittima. Nel caso, al momento della
cessazione, il socio abbia in corso un prestito, l'ammontare residuo dello
stesso verrà trattenuto in un'unica soluzione dalla liquidazione spettantegli,
con l'eccezione dei soci cessati per dimissioni per i quali si applicano le
norme contenute nel successivo art. 14.
Art. 14
La richiesta di dimissioni deve
essere presentata per iscritto al Consiglio di Amministrazione e ha effetto
dalla data di sospensione della trattenuta del contributo mensile sullo
stipendio dell'interessato. Nel caso di un prestito in corso, il socio non può
dimettersi (socio sospeso) prima dell'estinzione completa di tale prestito.
Art. 15
E' espulso il socio che per qualsiasi
motivo si renda indegno di appartenere alla Cassa. L'espulsione è deliberata
dal Consiglio di Amministrazione. Avverso alla deliberazione è ammesso ricorso
all' Assemblea che deve, a tale scopo, essere convocata.
Art. 16
Tutti i casi di perdita della
qualità di socio devono essere annotati, a cura del Consiglio di
Amministrazione, nel libro dei soci.
Sussidi e
prestiti
Art.17
In caso di decesso del socio, la
Cassa in aggiunta alla liquidazione prevista dall'articolo 13, corrisponde un
contributo straordinario di euro 200,00 (duecento/00). Il contributo viene
corrisposto al coniuge superstite, ai figli o, in mancanza dei predetti
soggetti, ad altri aventi diritto secondo le norme richiamate dal precedente
art. 13. L'importo del contributo straordinario può essere modificato
dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio d'Amministrazione.
Art. 18
I prestiti di cui all'art. 2
lettera c) vengono concessi dal Consiglio di amministrazione su richiesta
scritta del socio, previo "nulla osta" da parte dell'Ente di
appartenenza. Il prestito non può essere concesso se il socio non rilascia la
dichiarazione di cui all'art. 9, autorizzando nel contempo la Cassa a
trattenere, in caso di collocamento a riposo o licenziamento, l'eventuale
residuo debito sulla propria liquidazione o - ove non vi fosse capienza - sul
trattamento di quiescenza o su qualsiasi altra indennità spettantegli. La
tipologia dei prestiti da concedere viene stabilita dal Consiglio di
Amministrazione.
Art. 19
Il recupero dei prestiti di cui
al precedente articolo deve essere effettuato, mediante trattenuta sullo
stipendio, in rate mensili consecutive, a decorrere dal mese successivo a
quello in cui viene effettuata la corresponsione. Il Consiglio di
Amministrazione stabilisce il numero delle rate in cui i prestiti vanno
recuperati: esso non può essere inferiore a sei e va, comunque, rapportato a
multipli di sei.
Art. 20
Sull'importo dei prestiti di cui
all'art. 19 viene trattenuta una percentuale riservata al Fondo di garanzia al
punto e) dell’art. 3.
Art. 21
Al socio non può accordarsi
contemporaneamente più di un prestito, né se ne può concedere un altro se non
ha rimborsato almeno la metà dell'importo del prestito precedentemente
concesso. In questo secondo caso, il residuo debito del primo prestito viene
detratto dall'importo netto del nuovo prestito.
Art. 22
In deroga al precedente art. 21,
a fronte di comprovata necessità, il Consiglio di Amministrazione può
autorizzare il rinnovo di un prestito anche se il socio non ha pagato la metà delle
rate.
Organi sociali
Art. 23
Gli organi sociali della Cassa
sono:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Collegio dei sindaci;
d) il Presidente.
Art. 24
L'Assemblea ordinaria è convocata
entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario per approvare il
bilancio e per deliberare sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno e
riguardanti la gestione della Cassa.
L'Assemblea ordinaria elegge,
ogni cinque anni, il Presidente, i membri del Consiglio di amministrazione e i
membri del Collegio dei sindaci.
L'Assemblea straordinaria,
convocata quando sia necessario o quando lo richieda al Consiglio di
amministrazione almeno un decimo dei soci regolarmente iscritti, delibera sulle
modificazioni dello Statuto, sull'eventuale scioglimento della Cassa e su
qualunque altro argomento di carattere straordinario.
Art. 25
L'Assemblea deve essere convocata
dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del
giorno, dell'ora e del luogo dell’adunanza e l'elenco delle materie da
trattare. L'avviso deve essere portato a conoscenza dei soci a cura del
Consiglio di Amministrazione e con i mezzi più opportuni, almeno quindici
giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
Art. 26
L'Assemblea ordinaria e quella
straordinaria sono validamente costituite quando sono presenti più della metà
dei soci regolarmente iscritti. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza di
voti. La straordinaria, invece, a maggioranza dei due terzi dei votanti.
Art. 27
Se i soci presenti non
raggiungono il numero minimo fissato nell'articolo precedente, l'Assemblea deve
essere nuovamente convocata. Il giorno fissato per la seconda convocazione può
essere indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. Se non è indicato,
l'Assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima
convocazione.
Art. 28
In seconda convocazione sia
l'Assemblea ordinaria che la straordinaria sono regolarmente costituite
qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni vengono prese con
le maggioranze fissate nel precedente articolo 26.
Art. 29
In caso di impedimento a
partecipare all'Assemblea, il socio può farsi rappresentare, mediante delega
scritta, da altro socio che non faccia parte né del Consiglio di Amministrazione,
né del Collegio dei sindaci. Ciascun socio non può, però, rappresentare più di
tre soci.
Art. 30
Le deliberazioni dell'Assemblea,
prese in conformità delle norme precedenti, vincolano tutti i soci anche se non
intervenuti o dissenzienti.
Art. 31
Il Consiglio di Amministrazione
si compone di sette membri eletti dall'Assemblea. Essi durano in carica cinque
anni. Il Consiglio sceglie tra i suoi membri il Vice Presidente, il Direttore
amministrativo ed il Segretario. Le norme per le elezioni del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio dei Sindaci sono stabilite in un apposito
regolamento approvato dall' Assemblea straordinaria. Tutte le cariche sono
gratuite. Il Presidente, in caso di collocamento a riposo, continua a ricoprire
la sua carica fino a nuove elezioni.
Art. 32
Il Presidente del Consiglio di
amministrazione ha la rappresentanza legale attiva e passiva della Cassa. Egli
convoca e presiede il Consiglio. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente
in caso di sua assenza o impedimento. Il Direttore amministrativo è incaricato
della esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio riguardanti
l'Amministrazione della Cassa. Egli sovraintende al servizio di Cassa ed alla
tenuta della contabilità.
Art. 33
Per la validità della deliberazione
del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza
degli amministratori in carica.
Art. 34
Se nel corso dell'esercizio
vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli
con deliberazione approvata dal Collegio dei Sindaci scegliendoli tra i primi
non eletti in ordine di graduatoria. Gli amministratori così nominati restano
in carica fino alla prossima Assemblea. Se viene meno la maggioranza degli
amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché
provveda alla sostituzione dei mancanti. Se viene meno la totalità degli
amministratori, la convocazione dell'Assemblea viene disposta dal Collegio dei
Sindaci che assume l'ordinaria amministrazione della Cassa fino alla nomina dei
nuovi amministratori.
Art. 35
Il Collegio dei Sindaci si
compone di tre membri effettivi e di due supplenti. I sindaci supplenti sono
anch'essi eletti dall' Assemblea fra i soci. I supplenti sostituiscono i
sindaci effettivi che vengono a mancare, in ordine di età. I sindaci eletti
durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Il primo eletto dei sindaci
effettivi assume la Presidenza del Collegio. Le attribuzioni e i doveri del
Collegio dei Sindaci sono regolati dalle norme contenute negli articoli 2403 e
seguenti del Codice Civile.
Libri sociali
Art. 36
La Cassa deve tenere i seguenti
libri:
1) libro giornale;
2) libro dei soci nel quale debbono essere annotati: a. le generalità
dei soci; b. la loro residenza; c. l'Ente di servizio; d. la data di
ammissione; e. la data di cessazione (con le garanzie di cui alle norme vigenti
sulla tutela delle privacy).
3) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
4) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di
Amministrazione;
5) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei
Sindaci.
Art. 37
I soci possono consultare i libri
ai punti 2 e 3 del precedente art. 36, con le limitazioni previste dalla
normativa in vigore sulla tutela della privacy.
Esercizio finanziario
Bilancio - Ripartizione utili
Art. 38
L'esercizio finanziario comincia
il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 39
Alla chiusura di ciascun
esercizio finanziario, il Consiglio di Amministrazione deve redigere il
bilancio con il conto dei profitti e delle perdite. Dal bilancio e dal conto
dei profitti e delle perdite devono risultare con chiarezza e precisione la
situazione patrimoniale della Cassa, gli utili conseguiti e le perdite
sofferte. Il Bilancio deve essere corredato di una relazione del Consiglio di
Amministrazione sull'andamento della gestione sociale. Il bilancio deve essere
comunicato dal Consiglio di Amministrazione al Collegio dei sindaci, con la
relazione ed i documenti giustificativi almeno quindici giorni prima di quello
fissato per l'Assemblea che deve discuterlo. Il Consiglio di Amministrazione
riferisce all'Assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sulla tenuta
della contabilità e fa le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio ed
alla sua approvazione. Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme
con le relazioni del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci, presso il
Direttore amministrativo della Cassa durante i quindici giorni che precedono
l'Assemblea fino a quando sia approvato, affinché i soci possano prenderne
visione.
Art. 40
Dall’attivo di gestione annuale
deve essere dedotto il dieci per cento per la costituzione del fondo di riserva
ordinario, fino a che questo non abbia raggiunto la decima parte del capitale
sociale. Altro dieci per cento viene destinato al fondo di riserva
straordinario fino a che questo non abbia raggiunto l'ammontare previsto dal
precedente articolo 6. L'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di
Amministrazione, in sede di approvazione del bilancio annuale, può decidere di
destinare una parte degli attivi ad opere di solidarietà.
Scioglimento
della Cassa
Art. 41
La Cassa può sciogliersi:
a) per impossibilità di
conseguire gli scopi sociali;
b) per impossibilità di
funzionamento o per la continua inattività dell'Assemblea;
c) per deliberazione
dell'Assemblea.
In caso di scioglimento della
Cassa, il fondo di riserva ordinario e quello straordinario vengono ripartiti
tra i soci in proporzione alle quote di capitale sociale versato e
all'ammontare del proprio conto individuale di previdenza. Ai soci, inoltre,
viene effettuata la liquidazione di cui all'articolo 13. L'Assemblea nomina il
liquidatore o i liquidatori e ne fissa le attribuzioni e l'eventuale compenso.
Disposizioni
finali e transitorie
Art. 42
Per qualunque vertenza che
potesse sorgere tra i soci e la Cassa in merito all'applicazione del presente
statuto, dovrà essere nominata una Commissione arbitrale composta di tre
membri. Di essi, uno sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione, uno dal
Collegio dei Sindaci e uno dall' Assemblea dei soci.