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STATUTO

(Approvato dall’Assemblea dei Soci in data 07.04.2022)

Costituzione e scopi

Art. 1

E' costituita fra i dipendenti della Regione Basilicata una Cassa Mutua che assume la denominazione di "Cassa Mutua di assistenza, solidarietà e previdenza fra i dipendenti della Regione Basilicata". Nel presente statuto essa verrà indicata più semplicemente col nome di Cassa.

Art. 2

La Cassa ha scopi esclusivamente previdenziali, assistenziali e mutualistici. In relazione a tali scopi essa assume iniziative intese ad elevare il benessere materiale e morale dei soci, esclusa però in ogni caso la raccolta del risparmio. In particolare la Cassa si propone di:

a) corrispondere un sussidio ai soci o ai loro familiari in caso di collocamento in pensione da parte dell'Amministrazione o in caso di decesso;

b) costituire un conto individuale di previdenza da corrispondere ai soci che cessano, per qualsiasi motivo, di far parte della Cassa;

c) concedere ai soci prestiti a breve scadenza;

d) promuovere attività assistenziali onde andare incontro ad esigenze varie di carattere materiale e morale, ad esclusivo beneficio dei soci.

 

Patrimonio

Art. 3

Il patrimonio è costituito:

a) dal capitale sociale;

b) dal fondo di previdenza individuale;

c) dal fondo di riserva ordinario;

d) dal fondo di riserva straordinario;

e) dal fondo di garanzia prestiti;

f)  da legati, donazioni o lasciti.

 

Il patrimonio dovrà essere investito in prestiti ai soci o in titoli di Stato o garantiti dello Stato o in beni immobili redditizi o in attività ricreative ed assistenziali, in conformità di ciò che sarà deliberato dall'Assemblea generale dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 4

Il Capitale sociale è illimitato ed è costituito da quote del valore nominale di euro 36,00 (trentasei/00). Le quote sono nominative ed individuali e non possono essere cedute con effetto verso la Cassa. L'aumento dell'importo della quota di capitale deve essere deliberato dall'Assemblea ordinaria.

Art. 5

Il fondo di riserva ordinario è destinato a reintegrare il capitale sociale in caso di perdite. Esso viene costituito mediante prelevamento sugli utili annuali fino a raggiungere la decima parte del capitale sociale.

 

 

Art. 6

Il fondo di riserva straordinario è istituito a garanzia delle operazioni di credito ed è costituito mediante prelevamento sugli utili annuali fino a raggiungere la decima parte dell'ammontare delle somme investite in prestiti.

Soci

Art. 7

Possono essere ammessi a soci della Cassa i dipendenti della Regione Basilicata e degli Enti Strumentali che abbiano sottoscritto con la Cassa una Convenzione ad hoc. L'ammissione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato.

Art. 8

L'iscrizione a socio della Cassa comporta i seguenti obblighi:

1) pagamento di una tassa di ammissione di euro 36 (trentasei/00).

Il socio, poi, con l'avvenuta iscrizione alla Cassa, si obbliga a:

2) versare un contributo mensile di euro 36,00 (trentasei/00) destinato ad incrementare un proprio conto individuale di previdenza;

3) corrispondere tutti i contributi straordinari eventualmente deliberati dall'Assemblea;

4) adempiere, nei modi e termini fissati, quanto altro deliberato dall'Assemblea o stabilito dal presente Statuto. L'importo della tassa di ammissione di cui al punto 1) e quello del contributo mensile indicato al punto 2) del presente articolo possono essere modificati dall' Assemblea ordinaria.

 

Art. 9

Il pagamento alla Cassa delle somme di cui al punto 2) del precedente articolo e di quanto dovuto dal socio al rimborso di eventuali prestiti, deve essere fatto di regola, mediante ritenute sullo stipendio. A tal fine il socio deve rilasciare apposita dichiarazione con la quale autorizza l'Amministrazione ad effettuare le ritenute sulle proprie competenze mensili. Qualora le ritenute di cui al comma non possano, per qualsiasi motivo, aver luogo, il socio è obbligato a provvedere personalmente entro il più breve termine al pagamento.

Art. 10

Il socio può, contestualmente alla domanda di iscrizione o successivamente, chiedere di versare un contributo mensile, destinato al proprio conto individuale di previdenza, superiore al minimo fissato al punto 2) del precedente art. 8, fino ad un massimo di euro 100,00 (cento/00), selezionando una delle seguenti fasce: euro 50 (cinquanta/00), euro 75 (settantacinque/00), euro 100(cento/00). Se cambiata, la fascia del contributo mensile deve essere mantenuta per almeno 6 mensilità.

Art. 11

Il socio in regola con i suoi obblighi verso la Cassa ha diritto:

1) a partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie, disponendo di un voto, e purché sia iscritto nel libro dei soci da almeno tre mesi;

2) concorrere alla ripartizione degli avanzi di gestione risultanti dal bilancio annuale;

3) a fruire di tutti i benefici e concessioni previsti dal presente Statuto.

 

Art. 12

La qualità di socio si perde per cessazione del rapporto di impiego con la Regione Basilicata o Ente Strumentale convenzionato, per morte, dimissioni ovvero recesso, esclusione, espulsione.

Art. 13

In tutti i casi elencati nell'articolo precedente, al socio cessato spetta il rimborso delle quote sociali versate, di cui all'art. 8 - punto 2) e degli interessi compositi, pari allo 0,75%, attribuitigli per il periodo di iscrizione. Il rimborso verrà liquidato in due o tre tranche, a seconda della disponibilità di cassa. In caso di decesso, il rimborso di cui al precedente comma spetta al coniuge superstite, ai figli o, in mancanza, ad altri eventuali aventi diritto, secondo le vigenti norme sulla successione legittima. Nel caso, al momento della cessazione, il socio abbia in corso un prestito, l'ammontare residuo dello stesso verrà trattenuto in un'unica soluzione dalla liquidazione spettantegli, con l'eccezione dei soci cessati per dimissioni per i quali si applicano le norme contenute nel successivo art. 14.

Art. 14

La richiesta di dimissioni deve essere presentata per iscritto al Consiglio di Amministrazione e ha effetto dalla data di sospensione della trattenuta del contributo mensile sullo stipendio dell'interessato. Nel caso di un prestito in corso, il socio non può dimettersi (socio sospeso) prima dell'estinzione completa di tale prestito.

Art. 15

E' espulso il socio che per qualsiasi motivo si renda indegno di appartenere alla Cassa. L'espulsione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Avverso alla deliberazione è ammesso ricorso all' Assemblea che deve, a tale scopo, essere convocata.

Art. 16

Tutti i casi di perdita della qualità di socio devono essere annotati, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci.

Sussidi e prestiti

Art.17

In caso di decesso del socio, la Cassa in aggiunta alla liquidazione prevista dall'articolo 13, corrisponde un contributo straordinario di euro 200,00 (duecento/00). Il contributo viene corrisposto al coniuge superstite, ai figli o, in mancanza dei predetti soggetti, ad altri aventi diritto secondo le norme richiamate dal precedente art. 13. L'importo del contributo straordinario può essere modificato dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 18

I prestiti di cui all'art. 2 lettera c) vengono concessi dal Consiglio di amministrazione su richiesta scritta del socio, previo "nulla osta" da parte dell'Ente di appartenenza. Il prestito non può essere concesso se il socio non rilascia la dichiarazione di cui all'art. 9, autorizzando nel contempo la Cassa a trattenere, in caso di collocamento a riposo o licenziamento, l'eventuale residuo debito sulla propria liquidazione o - ove non vi fosse capienza - sul trattamento di quiescenza o su qualsiasi altra indennità spettantegli. La tipologia dei prestiti da concedere viene stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

 

 

Art. 19

Il recupero dei prestiti di cui al precedente articolo deve essere effettuato, mediante trattenuta sullo stipendio, in rate mensili consecutive, a decorrere dal mese successivo a quello in cui viene effettuata la corresponsione. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce il numero delle rate in cui i prestiti vanno recuperati: esso non può essere inferiore a sei e va, comunque, rapportato a multipli di sei.

Art. 20

Sull'importo dei prestiti di cui all'art. 19 viene trattenuta una percentuale riservata al Fondo di garanzia al punto e) dell’art. 3.

Art. 21

Al socio non può accordarsi contemporaneamente più di un prestito, né se ne può concedere un altro se non ha rimborsato almeno la metà dell'importo del prestito precedentemente concesso. In questo secondo caso, il residuo debito del primo prestito viene detratto dall'importo netto del nuovo prestito.

Art. 22

In deroga al precedente art. 21, a fronte di comprovata necessità, il Consiglio di Amministrazione può autorizzare il rinnovo di un prestito anche se il socio non ha pagato la metà delle rate.

Organi sociali

Art. 23

Gli organi sociali della Cassa sono:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Collegio dei sindaci;

d) il Presidente.

 

Art. 24

L'Assemblea ordinaria è convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario per approvare il bilancio e per deliberare sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno e riguardanti la gestione della Cassa.

L'Assemblea ordinaria elegge, ogni cinque anni, il Presidente, i membri del Consiglio di amministrazione e i membri del Collegio dei sindaci.

L'Assemblea straordinaria, convocata quando sia necessario o quando lo richieda al Consiglio di amministrazione almeno un decimo dei soci regolarmente iscritti, delibera sulle modificazioni dello Statuto, sull'eventuale scioglimento della Cassa e su qualunque altro argomento di carattere straordinario.

Art. 25

L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell’adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso deve essere portato a conoscenza dei soci a cura del Consiglio di Amministrazione e con i mezzi più opportuni, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Art. 26

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono validamente costituite quando sono presenti più della metà dei soci regolarmente iscritti. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti. La straordinaria, invece, a maggioranza dei due terzi dei votanti.

Art. 27

Se i soci presenti non raggiungono il numero minimo fissato nell'articolo precedente, l'Assemblea deve essere nuovamente convocata. Il giorno fissato per la seconda convocazione può essere indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. Se non è indicato, l'Assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima convocazione.

Art. 28

In seconda convocazione sia l'Assemblea ordinaria che la straordinaria sono regolarmente costituite qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni vengono prese con le maggioranze fissate nel precedente articolo 26.

Art. 29

In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, il socio può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro socio che non faccia parte né del Consiglio di Amministrazione, né del Collegio dei sindaci. Ciascun socio non può, però, rappresentare più di tre soci.

Art. 30

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità delle norme precedenti, vincolano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

Art. 31

Il Consiglio di Amministrazione si compone di sette membri eletti dall'Assemblea. Essi durano in carica cinque anni. Il Consiglio sceglie tra i suoi membri il Vice Presidente, il Direttore amministrativo ed il Segretario. Le norme per le elezioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci sono stabilite in un apposito regolamento approvato dall' Assemblea straordinaria. Tutte le cariche sono gratuite. Il Presidente, in caso di collocamento a riposo, continua a ricoprire la sua carica fino a nuove elezioni.

Art. 32

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale attiva e passiva della Cassa. Egli convoca e presiede il Consiglio. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Il Direttore amministrativo è incaricato della esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio riguardanti l'Amministrazione della Cassa. Egli sovraintende al servizio di Cassa ed alla tenuta della contabilità.

Art. 33

Per la validità della deliberazione del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

 

Art. 34

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio dei Sindaci scegliendoli tra i primi non eletti in ordine di graduatoria. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Se viene meno la totalità degli amministratori, la convocazione dell'Assemblea viene disposta dal Collegio dei Sindaci che assume l'ordinaria amministrazione della Cassa fino alla nomina dei nuovi amministratori.

Art. 35

Il Collegio dei Sindaci si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. I sindaci supplenti sono anch'essi eletti dall' Assemblea fra i soci. I supplenti sostituiscono i sindaci effettivi che vengono a mancare, in ordine di età. I sindaci eletti durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Il primo eletto dei sindaci effettivi assume la Presidenza del Collegio. Le attribuzioni e i doveri del Collegio dei Sindaci sono regolati dalle norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile.

Libri sociali

Art. 36

La Cassa deve tenere i seguenti libri:

1) libro giornale;

2) libro dei soci nel quale debbono essere annotati: a. le generalità dei soci; b. la loro residenza; c. l'Ente di servizio; d. la data di ammissione; e. la data di cessazione (con le garanzie di cui alle norme vigenti sulla tutela delle privacy).

3) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

4) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

5) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Sindaci.

 

Art. 37

I soci possono consultare i libri ai punti 2 e 3 del precedente art. 36, con le limitazioni previste dalla normativa in vigore sulla tutela della privacy.

Esercizio finanziario Bilancio - Ripartizione utili

Art. 38

L'esercizio finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 39

Alla chiusura di ciascun esercizio finanziario, il Consiglio di Amministrazione deve redigere il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite. Dal bilancio e dal conto dei profitti e delle perdite devono risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale della Cassa, gli utili conseguiti e le perdite sofferte. Il Bilancio deve essere corredato di una relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione sociale. Il bilancio deve essere comunicato dal Consiglio di Amministrazione al Collegio dei sindaci, con la relazione ed i documenti giustificativi almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo. Il Consiglio di Amministrazione riferisce all'Assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità e fa le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione. Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con le relazioni del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci, presso il Direttore amministrativo della Cassa durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea fino a quando sia approvato, affinché i soci possano prenderne visione.

Art. 40

Dall’attivo di gestione annuale deve essere dedotto il dieci per cento per la costituzione del fondo di riserva ordinario, fino a che questo non abbia raggiunto la decima parte del capitale sociale. Altro dieci per cento viene destinato al fondo di riserva straordinario fino a che questo non abbia raggiunto l'ammontare previsto dal precedente articolo 6. L'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del bilancio annuale, può decidere di destinare una parte degli attivi ad opere di solidarietà.

Scioglimento della Cassa

Art. 41

 La Cassa può sciogliersi:

a) per impossibilità di conseguire gli scopi sociali;

b) per impossibilità di funzionamento o per la continua inattività dell'Assemblea;

c) per deliberazione dell'Assemblea.

In caso di scioglimento della Cassa, il fondo di riserva ordinario e quello straordinario vengono ripartiti tra i soci in proporzione alle quote di capitale sociale versato e all'ammontare del proprio conto individuale di previdenza. Ai soci, inoltre, viene effettuata la liquidazione di cui all'articolo 13. L'Assemblea nomina il liquidatore o i liquidatori e ne fissa le attribuzioni e l'eventuale compenso.

Disposizioni finali e transitorie

Art. 42

Per qualunque vertenza che potesse sorgere tra i soci e la Cassa in merito all'applicazione del presente statuto, dovrà essere nominata una Commissione arbitrale composta di tre membri. Di essi, uno sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione, uno dal Collegio dei Sindaci e uno dall' Assemblea dei soci.

                                                                                                       

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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